PARTITE IVA E IMPRENDITORI DI TUTTA ITALIA UNITEVI

Il lavoro è lavoro.

E questo governo nell’emergenza più buia non pare comprendere che il lavoro in proprio e il lavoro dipendente in questo scenario hanno pari dignità e anche pari necessità.

Qui non si parla di ricchezza, di rendita, di capitale. Si parla di lavoro.

Questo retaggio culturale del secolo passato per cui il lavoro è quello dipendente mentre il resto è un limbo di guadagni, evasione… non ha nessun fondamento. Ci sono evasione, guadagni anche considerevoli ma anche onestà e perdite e normale reddito. Sono tutte situazioni individuali e non categorie collettive.

In questo frangente difficile, dove la gran parte di noi lavoratori non può lavorare, questa distinzione, questa separazione, questa cesura crea ingiustizia dove dovrebbe esserci solidarietà e mutuo aiuto.

In questo contesto leggiamo prima il Decreto Legge Cura Italia stanzia per la cassa integrazione in deroga 3.293 milioni di euro + 338 per quella straordinaria mentre per professionisti e collaboratori solo 203,4.

Però non può bastare. Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro (sottolineo la parola Lavoro) predispongono insieme il Decreto 44. Alleluia – uno potrebbe dire – avranno sanato!

Lo si legge e si scopre un obbrobrio giuridico, logico e lessicale che stabilisce la misura in 200 milioni (ne abbiamo persi per strada 3,4). Non è per tutti, se si considera che le partite iva sono 1 milione e 400 mila ne servirebbero 840 di milioni.

Introducono una separazione economica del fatturato a 35.000 euro del 2019 per riconoscere teoricamente a chi sta sotto 600 euro e a chi sta sopra la stessa cifra solo se il fatturato è diminuito del 33% in questo primo trimestre. Ha una sua logica ma non una vera pratica perché il fatturato dipende dalle fatture che emetto non da quanto incasso e questo vale per il 2019 e il 2020.

Ci avevo pensato a questo rebus, quando era uscito il Cura e mi sono confrontato con parecchie persone che hanno competenze giuridiche, economiche e amministrative.

Riporto di seguito l’ipotesi, con le premesse di principio e la soluzione tecnica di un articolo diverso che emendasse l’art. 27 del Decreto Legge.

In allegato trovate il Decreto 44 (chissà se è quello giusto visto che anneghiamo in bozze e originali)Decreto art.44 soli professionisti_26_3_2020_Bollinato ultimissimo bis.pdf.pdf

 

PROPOSTA INDENNITÀ PER LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE EMERGENZA COVID 19

 

PRINCIPI GENERALI

Nell’ampia categoria dei “lavoratori” rientrano, oltre ai lavoratori dipendenti che accedono agli ammortizzatori sociali, anche liberi professionisti e titolari di impresa che non accedono a misure di tutela del reddito come la cassa integrazione guadagni.

Imprenditori e lavoratori autonomi possono essere iscritti a Casse previdenziali degli ordini professionali o all’INPS, che hanno uno scopo previdenziale ma non erogano prestazioni di sostegno nel caso di impedimenti gravi e indipendenti dal cittadino alla costruzione del proprio reddito.

È possibile determinare il danno reddituale emergente dalla interruzione o forte riduzione delle attività lavorative professionali e di impresa sulla base di una valutazione di impatto per tipologie di attività professionali/imprenditoriali. Il Ministero dell’Economia ha tutti i dati per poterlo ricostruire.

In alcuni settori, gli effetti dell’interruzione dell’attività potranno continuare dopo l’emergenza Covid-19, in particolare con riferimento al settore turistico, ristorazione e ospitalità. Questo settore si caratterizza per la presenza di un alto numero di attività di ditte individuali o società che occupano nuclei familiari con pochi o nessun dipendente e quindi non coperti da cassa integrazione.

Non tutte le categorie di lavoratori autonomi e imprenditori rientrano nel novero dei beneficiari di quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. così come previsto agli articoli 27 e 28 e nemmeno dell’estensione annunciata dal Ministro dell’Economia.

Pertanto si propongono le seguenti misure di protezione in sostituzione dell’indennità forfetaria di 600 euro mensili prevista del Decreto legge sopra citato, secondo il testo che segue messo a confronto con quello attualmente inserito nel DL 18.

 

PROPOSTA

ARTICOLO INDENNITÀ PER LAVORO AUTONOMO E IMPRENDITORIALE EMERGENZA COVID 19

  1. Ai liberi professionisti titolari di Partita iva, agli imprenditori di ditta individuale, ai soci di società di persone e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità fino a un massimo di 1200 euro determinata sulla base del minor reddito presunto.
  2. L’indennità variabile di cui al presente articolo è determinata sulla base di un coefficiente di rischio settoriale/professionale calcolato dal Ministero dell’Economia (tabella) e applicato in misura scalare agli scaglioni di reddito del contribuente sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi. Tale indennità non è soggetta a imposte e contribuzione e sarà liquidata dal Ministero dell’Economia.
  3. L’Agenzia delle Entrate provvederà alla verifica successiva sui redditi 2020 per richiedere eventuali compensazioni.
  4. La copertura delle indennità così determinate sarà garantita attraverso una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2020 attraverso le risorse previste ai sensi dell’articolo (numerazione dell’articolo di copertura finanziaria).

 

SEGUE ARTICOLO ATTUALE

ATTUALE ARTICOLO 27 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

20200317_070.pdf

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