CAMBIARE SCUOLA SI PUO’ – PAROLA DEL MINISTRO

Finalmente la risposta del Ministro Valditara al Segretario di +Europa Magi

 

Anche i ministri dell’istruzione sono sottoposti alle “interrogazioni”.

A giugno l’on. Riccardo Magi ha presentato l’interrogazione parlamentare sulla impossibilità di fatto dei passaggi tra scuole.

Il Ministro ha risposto. Ci ha messo qualche mese, ha fatto decorrere novembre, ma ha risposto.

Al di là del ritardo della risposta, molto più importante il contenuto.

Si può cambiare scuola. Ci sono tutte le indicazioni con i riferimenti necessari per procedere, con tanto di responsabilità. Quello che si può fare e quello che non si può fare.

Il decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 prevede che ci siano “esami integrativi per ottenere il passaggio ad altro percorso, indirizzo e articolazione prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

Ma questo è solo un elemento secondario del problema.

Il Ministro prosegue affermando che “in ordine alle lamentate difficoltà di trasferimento da un Istituto scolastico all’altro per carenza di posti, si ricorda che la circolare sulle iscrizioni – che viene emanata ogni anno – precisa che le Istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini, inclinazioni e aspirazioni dello studente”.

Molto bene, quindi come si fa?

 

La nota n. 33071 del 30 novembre 2022 per le iscrizioni per l’a.s. 2023/2024, prevede che “la motivata richiesta di trasferimento deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia al dirigente scolastico della scuola di destinazione.” Si fa riferimento a una scadenza, senza prevedere un riferimento normativo, dicendo che questo deve avvenire “di norma entro novembre”. Altro Ministro, ad altra interrogazione, aveva risposto che non c’era scadenza “nella normativa”, ma i ministri cambiano e i vuoti normativi restano, lasciando il campo alle interpretazioni.

 

C’è un “inoltre” che apre un capoverso interessante… e sembra rispondere alla richiesta sulla responsabilità:

“la predetta nota rammenta che, nelle ipotesi di iscrizioni tardive, di cui alla nota n. 1376 del 5 agosto 2020, gli Uffici di ambito territoriale di riferimento supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra Istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.”

Quindi abbiamo il riferimento: L’Ufficio di ambito territoriale.

Eureca: il dirigente… quello, che un secolo fa chiamavamo il Provveditore, è il riferimento nel caso di incapienza delle classi, ossia la motivazione che sempre si adduce.

Attenzione però, la domanda deve essere posta al dirigente scolastico della scuola di destinazione e avvisato il dirigente di quella di appartenenza.

Nel caso di risposta negativa, la palla passa al provveditore.

È chiaro Ministro che questa cosa non accade? È chiaro che neppure lo sa il Provveditore, non lo sa il preside e nemmeno i “dirigenti”? visto che oggi così si chiamano.

 

La soluzione in corso d’anno è ancor più interessante: “la nota più volte richiamata, invita il Consiglio di istituto a prendere in considerazione anche questa casistica, in modo da deliberare i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie.” Sorvoliamo sulla licenza ministeriale di frapporre spesso la virgola tra soggetto e verbo. Le incidentali si sa che generano incidenti.

 

La chiusura è perfetta:

 

“Pertanto, alla luce del quadro di riferimento sopraesposto, è sufficiente concludere che le Istituzioni scolastiche hanno a disposizione un piano di interventi da adottare per la gestione delle domande relative ai cambi di percorso o di indirizzo, al fine di evitare che le stesse possano causare l’interruzione per gli alunni/studenti del diritto/dovere all’istruzione.”

 

Quindi è tutto chiaro, i responsabili sono:

il Dirigente della scuola di destinazione su comunicazione mandata per conoscenza al Dirigente della scuola di appartenenza dello studente.

Di norma (anche se non si può citare quale, perché non c’è) entro novembre (peccato che la risposta è del 4 dicembre e gli scrutini si fanno di certo dopo novembre)

Se il Dirigente segnala che non c’è posto, tocca al Dirigente del Ufficio di ambito territoriale supportare il preside della scuola di partenza nell’individuare la soluzione.

In corso d’anno poi, c’è un ruolo del Consiglio d’Istituto nel definire criteri per i passaggi.

Ringrazio Riccardo Magi per aver raccolto il mio invito a presentare una “interrogazione” circostanziata e ben documentata.

Sembra che tutto sia chiaro, adesso. Forse. Allora perchè non si fa?

 

Luca Monti

Tavolo Scuola di +Europa

Risposta a INTERROGAZIONE PARLAMENTARE + EUROPA_AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2023.0139693

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